Patrocinio a spese dello Stato

Sono abilitato al patrocinio dei non abbienti, ai sensi del D.P.R. 115/2002, dal 1 novembre 2009, e offro assistenza, nella sola fase giudiziale, così come previsto dalla normativa vigente, in materia di: diritto penale ordinario e diritto penale minorile, diritto civile ordinario e minorile.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Per ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.746,68 (importo che viene aggiornato ogni anno sulla base degli indici ISTAT). Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare. Solo nei procedimenti penali il limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle presone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

Possono richiedere lammissione al patrocinio a spese dello Stato:

  • i cittadini italiani;
  • gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;
  • l’indagato, l’imputato, il condannato, l’offeso dal reato, il danneggiato che intendano costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato;
  • colui che (offeso dal reato – danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.

Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, a prescindere dal reddito, ai sensi dei commi 4 ter, e 4 quinquies dell’art. 76 del D.P.R. 115/2002: la vittima di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, stalking, ovvero i minori vittime di riduzione in schiavitù, tratta di persone, prostituzione minorile, violenza sessuale, adescamento o pedopornografia, nonché i figli di un genitore ucciso dall’altro coniuge o dal partner.

4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.

4-quinquies. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.

ESCLUSIONE DAL PATROCINIO

Il patrocinio a spese dello Stato è escluso:

  • nei procedimenti penali per reati di evasione in materia di imposte;
  • se il richiedente è assistito da più di un difensore;
  • per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, traffico di stupefacenti ovvero traffico di tabacchi (salvo che vengano indicati e documentati concreti elementi di fatto, con i quali si possa dimostrare in modo chiaro e univoco l’effettiva situazione economico-patrimoniale di non abbienza del richiedente, v. sentenza della Corte Costituzionale 14-16 aprile 2010, n. 139).

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